Agevolazione gasolio per autotrasporto
AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le aziende che possiedono un mezzo di trasporto con massa superiore o uguale ai 75 q.li, per il trasporto di cose in conto proprio o conto terzi, possono godere dell�agevolazione fiscale sulle accise del gasolio, come definito nel DPR n. 277/2000 e successive modifiche, art. 61 del D.L. 24/01/2012.
La
presentazione della dichiarazione utile alla fruizione dei benefici
fiscali deve essere presentata con periodicità trimestrale,
entro il
mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Le
agevolazioni possono essere richieste in compensazione con modello F24
o a
rimborso.
Per
quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono
usufruire dell’agevolazione, ferma restando
l’esclusione dei
soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate,
hanno diritto al beneficio:
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Gli esercenti
l’attività di autotrasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
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Gli enti pubblici e le imprese
pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto
di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione
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Le imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16
marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo
n. 422 del 1997
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Gli enti pubblici e le imprese che
assicurano il trasporto pubblico locale
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RIMBORSI
L�aliquota di rimborso delle accise sul gasolio impiegato nell�autotrazione può variare nel tempo. Di seguito sono riportati i periodi per i quali � ancora possibile chiedere il rimborso delle accise, con la relativa aliquota:
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€
214,18609 per mille litri di gasolio, per consumi effettuati dal 01/03/2013 al 31/12/2013 e dal 01/01/2014 al 28/02/2014
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€
216,58609 per mille litri di gasolio, per consumi effettuati dal 01/03/2014 al 31/12/2014
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€
214,18609 per mille litri di gasolio, per consumi effettuati dal 01/01/2015 al 31/03/2015